TITOLO I

DELL’ASSOCIAZIONE

 Art. 1

E’ costituita l’Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania (Carical) – attualmente Banca Carime – e della stessa Banca Carime (Calabria e Lucania), con sede in Cosenza.

 Art. 2

L’Associazione, in quanto non riconosciuta, non ha personalità giuridica. Non ha finalità di lucro, è apolitica ed è disciplinata dagli artt. 36/42 del Codice Civile.  Ha ordinamento interno e amministrazione regolati dal presente Statuto, quale espressione del concorde volere degli Associati.

 Art. 3

L’Associazione ha la funzione di mantenere e rafforzare il vincolo con l’Azienda di riferimento ed ha lo scopo di:

  1. rappresentare e tutelare  gli interessi degli iscritti;
  2. rappresentare i  Soci di fronte all’Amministrazione di Banca Carime ed ai terzi;
  3. promuovere iniziative – eventualmente anche ludiche,  del tempo libero in genere e benefiche – volte a rinvigorire lo spirito associativo,  nel   quadro pure di attività ed interventi  improntati a principi e scopi di solidarietà sociale;
  4. prestare consulenza in favore di tutti gli iscritti per occorrenze fiscali, assicurative,  assicurativo-sanitarie,  termali,  turistico-alberghiere , commerciali  in genere e – col concorso, se del caso, di professionisti  esterni – per rivendicazioni  e vertenze di carattere collettivo.

 Art. 4

E’ consentita al Sodalizio l’adesione a Federazioni o altre organizzazioni nazionali di categoria, aventi finalità analoghe alle proprie.

 

TITOLO II

DEGLI ASSOCIATI

Art. 5

Possono aderire all’Associazione, previa apposita domanda:

  1. i pensionati  Carical e Banca Carime, nonché  gli ex dipendenti  delle stesse trasferiti in altre realtà lavorative;
  2. i titolari di pensione di reversibilità di Carical e Banca Carime;
  3. gli ex dipendenti di Banca Carime iscritti al Fondo Esuberi e/o di Solidarietà;
  4. i bancari che abbiano avuto rapporti subordinati o lavorativi extra-contrattuali con Carical, ovvero che abbiano avuto o abbiano in corso rapporti analoghi con Banca Carime.

E’ istituito altresì l’ ”Albo dei Soci Honoris Causa”, per l’iscrizione di soggetti esterni che si siano particolarmente distinti  nell’opera di sostegno e di affiancamento delle attività  dell’Associazione, così permettendole  il conseguimento di obbiettivi  importanti in favore dei  rappresentati.

I Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa, non hanno diritto di voto e partecipano, su invito, alle manifestazioni sociali di rappresentanza e del tempo libero.

L’ingresso di tutti i nuovi Soci deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 6  

I Soci, con la loro adesione, riconoscono ed accettano espressamente ed integralmente le norme contenute nel presente Statuto e si impegnano a rispettare le deliberazioni assunte in conformità dello stesso dagli Organi dell’Associazione.

 Art. 7

I Soci partecipano di diritto alle Assemblee e alla vita dell’Associazione ed hanno ancora facoltà di fornire ogni collaborazione per la realizzazione dei fini sociali.

 Art.8

I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale alle scadenze e nella misura fissata dal Consiglio Direttivo; sono inoltre tenuti al pagamento di eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo nell’interesse dei consociati .

Purché in regola con il versamento della quota associativa, ogni Associato ha per contra diritto a candidarsi per l’elezione a membro degli organi statutari dell’Associazione.

 Art.9

La qualità di Socio si perde per :

  1. decesso;
  2. morosità, oltre i 12 mesi;
  3. esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, per comportamenti contrari alla morale, al decoro ed all’immagine dell’Associazione già deliberata dal Collegio dei Probiviri.

 Art. 10

E’ in facoltà dell’Associato di recedere dall’Associazione.  La volontà recessiva deve essere resa per iscritto ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso. Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi non possono ripetere i contributi versati,  né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

TITOLO III

DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

l’Assemblea dei Soci

 Art. 11

L’Assemblea è il massimo organo dell’Associazione e ad essa partecipano di diritto tutti i Soci.

All’Assemblea spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Ad essa competono in particolare:

  1. la definizione degli indirizzi generali dell’Associazione;
  2. l’approvazione del rendiconto di fine esercizio, nonché la destinazione dell’eventuale avanzo di gestione;
  3. la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
  4. la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. la nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri;
  6. l’approvazione delle modifiche statutarie;
  7. la determinazione concernente la trasformazione e/o lo scioglimento del Sodalizio, con conseguente impiego e/o devoluzione del patrimonio.  E’ richiesto, nel caso, il voto favorevole della maggioranza.
  8. La determinazione della data delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

 Art. 12

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso inviato ai Soci almeno 15 giorni prima della data della riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, della data e del luogo (sia per la prima che per la seconda convocazione).

E’ fatto obbligo al Consiglio Direttivo di convocare l’Assemblea qualora ne facciano richiesta almeno 1/10 degli Associati (art.20 CC.)

L’avviso di convocazione viene pubblicato anche sul sito internet dell’Associazione ed affisso all’albo sociale.

 

Art. 13

L’Assemblea è validamente costituita:

  1. in prima convocazione, se risulta presente almeno la metà più uno degli Associati con diritto di voto;
  2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

 

Art. 14

La partecipazione alle assemblee e l’esercizio del diritto di voto spettano al Socio in regola con i pagamenti.

 Art. 15

E’ consentita la partecipazione “per rappresentanza ” alle assemblee mediante delega scritta.  Sono ammesse più deleghe, comunque non più di cinque per ciascun associato che non sia Consigliere.

 Art. 16

L’Assemblea può essere “ad referendum “, con voto espresso a mezzo posta ordinaria e/o posta elettronica, nei seguenti casi:

  1. elezione del Consiglio Direttivo;
  2. approvazione del rendiconto di fine esercizio;
  3. ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

 

Art. 17

In sede di scrutinio dovrà essere in qualunque caso eseguita la registrazione dei votanti.

 

Art.18

Per l’elezione alle cariche sociali di cui all’art. 11, l’Assemblea nomina tre scrutatori ed un Comitato elettorale composto da tre membri, avente l’incarico di verificare la eleggibilità dei candidati e formare l’elenco degli stessi, da affiggere all’albo dell’Associazione e pubblicate sul sito della stessa almeno sette giorni prima di quello fissato per la votazione.

 

Art. 19

Potranno essere votati anche soci non indicati negli elenchi dei candidati. Comunque nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale. Il socio che si dovesse trovare in tale situazione dovrà optare per una sola carica, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di comunicazione dell’elezione.  La carica lasciata sarà assegnata al socio classificato  primo dei non eletti, nella rispettiva graduatoria.

 

Art. 20

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, assistito dal Segretario.

In caso di impedimento la Presidenza sarà assunta, nell’ordine, :

  1. dal Vice Presidente Vicario, ove nominato;
  2. dal Vice Presidente;
  3. dal Consigliere più anziano nella carica.

 Art. 21

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti, anche in caso di modifica dello Statuto.

 Art. 22

I verbali delle deliberazioni delle assemblee vengono trascritti su apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

 Art. 23

Nelle sedi di approvazione del rendiconto annuale ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

 Il Consiglio Direttivo

Art. 24

Il Consiglio Direttivo svolge ogni azione necessaria per il raggiungimento dei fini sociali. In particolare esso :

  1. convoca l’Assemblea;
  2. ne esegue le deliberazioni adottate;
  3. definisce la misura delle quote sociali e di eventuali contributi straordinari;
  4. convalida, con il parere  e le  eventuali  osservazioni  del  Collegio dei  Revisori,  il rendiconto di  fine   esercizio predisposto dal Tesoriere e lo presenta all’approvazione dell’Assemblea;
  5. appronta le eventuali modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  6. designa i rappresentanti dell’Associazione negli organismi  di cui all’art. 4;
  7. delibera l’iscrizione dei nuovi Soci;
  8. delibera le iscrizioni nell’Albo dei Soci Honoris Causa;
  9. delibera l’entità delle risorse da destinare – previa valutazione delle diverse iniziative –  alle attività di rappresentanza, ludiche, del tempo libero in genere e benefiche , dettandone anche eventuali modalità e tempi di erogazione;
  10. delibera, su proposta motivata del Presidente, il ricorso a potenziali consulenze professionali esterne,  autorizzandone – se giudicata sostenibile in rapporto all’utilità – la spesa.

 

Art.25  

Il Consiglio Direttivo consta di 11 componenti. La sua composizione assicurerà, ove possibile, che sia rappresentata ciascuna delle provincie rientranti nella giurisdizione della ex Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, giurisdizione che s’identifica in quella attuale di Banca Carime per quanto attiene alle due Regioni di competenza territoriale dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo, come eletto dall’Assemblea, nomina nel suo ambito il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.  Tali nomine sono indipendenti dal numero dei suffragi conseguiti da ciascun Consigliere.  Solo a parità di condizione, verrà stabilita preferenza per il più votato.

Il Segretario e il Tesoriere possono anche essere nominati su proposta del Presidente, purché Soci, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. In tal caso il Segretario e il Tesoriere partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Nel caso in cui le operazioni di nomina richiedessero il ricorso a votazione, essa avrà luogo solo a scrutinio segreto.

Le candidature per il subentrante Consiglio Direttivo vengono presentate da quello uscente.

I nomi dei candidati verranno, a cura del Comitato elettorale di cui all’art.18, compresi in un’unica lista sulla quale i Soci potranno esprimere liberamente la loro preferenza, con la possibilità di aggiungere altri nominativi in luogo di quelli segnalati.

 Art. 26

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Ove nel triennio venisse a mancare uno o più consiglieri, si procederà alla corrispondente integrazione attingendo alla pertinente graduatoria.

 Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni quadrimestre su convocazione scritta del Presidente.

Lo stesso si riunisce, altresì, quando almeno tre Consiglieri ne presentino motivata richiesta scritta.

 Art. 28

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la partecipazione di almeno sei Consiglieri.

 

 Art. 29

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza dei presenti con votazione palese o, quando richiesto da almeno due Consiglieri, a scrutinio segreto. In caso di parità, per le votazioni palesi prevale il voto del Presidente; per le votazioni a scrutinio segreto la proposta s’intende come non approvata.

Art.30

In ogni riunione viene redatto il verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo ed in forma sommaria, delle disamine antistanti. I verbali, trascritti su apposito registro, vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 31

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi ed un supplente, eletti – con lista a sé – negli stessi tempi e con le medesime modalità previsti per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Anch’essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ove nel triennio venisse a mancare uno o più Revisori, si procederà a reintegro attingendo alla relativa graduatoria.

 Art. 32

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

  1. controllare l’amministrazione dell’Associazione e vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge in materia e della normativa statutaria;
  2. accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico finanziario con le risultanze delle scritture contabili;
  3. verificare semestralmente la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
  4. riferire in Assemblea con apposita relazione.

 Art. 33

Le relazioni ed i verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono firmati dai partecipanti e conservati in specifiche raccolte presso la Segreteria dell’Associazione.

 Art. 34

I Revisori dei Conti devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non hanno diritto di voto.

 

Il Collegio dei Probiviri

 

Art. 35

Il Collegio dei Probiviri è l’organo giudicante dell’Associazione.

  1. Il Collegio è composto da cinque componenti, eletti con le stesse modalità e tempi previsti per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  2. Il Collegio elegge il presidente e il vicepresidente tra i propri componenti; il presidente convoca e presiede le sedute del collegio.
  3. Il Collegio giudica e decide sulle controversie che dovessero sorgere tra i soci e l’Associazione.
  4. Le decisioni del Collegio sono inappellabili e vincolanti.

 

Il Presidente

 

Art. 36

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, agisce in nome e per conto dell’Associazione nei limiti dei poteri attribuitigli dal Consiglio stesso.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte nell’ordine:

  1. dal Vice Presidente Vicario, ove nominato;
  2. dal Vice Presidente;
  3. dal Consigliere più anziano nella funzione.

 

Art. 37

Il Presidente non può essere confermato nella carica per più di tre mandati consecutivi.

 

TITOLO IV

DELLE FUNZIONI ESECUTIVE

 

Il Segretario

 Art. 38

E’  di competenza del  Segretario  :

 

  1. la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, la catalogazione ed archiviazione degli stessi  secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo;
  2. la tenuta delle corrispondenze in arrivo e in partenza;
  3. la gestione degli archivi in forma cartacea ed informatica;
  4. la custodia dei libri dei verbali dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti , nonché  l’archiviazione delle documentazioni  di verifica.

 

In caso di sua assenza, la verbalizzazione viene effettuata dal Consigliere meno anziano d’età.

 

 

Il Tesoriere

Art. 39

Compete al  Tesoriere  :

  1. la tenuta della contabilità dell’Associazione, secondo le deliberazioni e gli indirizzi espressi dal Consiglio Direttivo, anche per quanto attiene alle eventuali facoltà di spesa genericamente delegate al Presidente e poi quindi da presentare a ratifica;
  2. la predisposizione della proposta di rendiconto economico finanziario dell’esercizio sociale, da presentare per l’approvazione dell’Assemblea;
  3. la costituzione di un fondo per spese correnti, fino all’importo di mille euro con prelevamento a firma singola, rinnovabile ad esaurimento previa regolare contabilizzazione delle inerenti pezze giustificative. Per spese o comunque uscite d’importo superiore è obbligatoria la firma congiunta del Presidente;
  4. più estensivamente,  la custodia e la responsabilità dei contanti, conti bancari, titoli di proprietà e valori dell’Associazione;
  5. la esecuzione, quale prerogativa strettamente personale, di  movimentazioni  e/o  altre operazioni bancarie  “on line”, non superiore a € 1.000,00.

TITOLO V

DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

 Art. 40

L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

 Art. 41

Il Patrimonio Sociale è costituito:

  1. dal fondo di cassa;
  2. dalle quote associative, principale voce d’entrata;
  3. da entrate di qualsiasi diversa natura;
  4. da potenziali beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione.

Le quote associative di cui al punto b. non sono né trasmissibili né rivalutabili.

In caso di scioglimento o liquidazione dell’Associazione è fatto divieto di distribuzione ai soci, anche parziale, di utili, avanzi di gestione e riserve. In siffatte evenienze i soci non avranno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Quest’ultimo dovrà essere, pertanto, devoluto ad Associazioni aventi analoghe finalità.

 

Art. 42

Le uscite sono costituite, principalmente, dalle spese per l’ordinaria amministrazione e da quelle occorrenti per il raggiungimento dei fini sociali.

 Art. 43

Tutte le disponibilità liquide devono essere depositate e/o investite su rapporti in essere presso Banca Carime intestati all’Associazione. Non sono consentiti impieghi sul mercato azionario.

 Art. 44

Eventuali perdite non possono essere portate “a nuovo” ; ove non assorbibili attingendo al Patrimonio Sociale, vanno coperte da contributi straordinari  da richiedere agli Associati.

 

 

TITOLO VI

 DISPOSIZIONI VARIE

 Art. 45

Tutti gli incarichi previsti dal presente Statuto sono prestati a titolo gratuito, con semplice rimborso spese  a rendiconto per ragioni del mandato.

 Art. 46

I componenti del Consiglio Direttivo, quali amministratori, sono responsabili verso l’Associazione secondo le norme del mandato.

 Art. 47

Per le obbligazioni che venissero assunte arbitrariamente da persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’Associazione. Di dette obbligazioni sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti dell’Associazione le stesse persone che hanno agito in nome e per conto del Sodalizio senza averne i poteri.   (art. 38 c.c.)

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 48

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge previste in materia

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